Modifiche alle Leggi n. 949/52 e n. 240/81, art. 23

Modifiche alle Leggi n. 949/52 e n. 240/81, art. 23

martedì, 14 maggio 2002

Leggi n. 949/52 e n. 240/81, art. 23 – Modifica tipologie di aiuti alle imprese artigiane per le operazioni di credito Artigiancassa S.p.A.. Determinazione della Giunta Regionale.

  

La CO.FIDI PUGLIA comunica che la Giunta Regionale Pugliese, in accoglimento delle istanze delle confederazioni artigiane, con delibera n. 544 del 14 maggio 2002, ha apportato sostanziali modifiche migliorative agli interventi agevolativi rivolti alle imprese artigiane previste dalle Leggi n. 949/52 e n. 240/81.

In particolare:

  1. l’importo massimo degli investimenti ammessi all’agevolazione del contributo in conto interessi viene elevato, a partire da gennaio 2002, a € 258.228,240= (500 milioni di lire) e, in caso di richiesta presentata da imprese in forma cooperativa, a € 51.645,68= (100 milioni di lire) per ogni soci, oltre all’ulteriore quote di un terzo per il credito alle scorte;
  2. il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane su tali operazioni di finanziamento è pari a zero a decorrere da gennaio 2002, e quindi il contributo in conto interessi viene elevato al 100 %;
  3. è prevista inoltre la concessione di un contributo in conto capitale pari al 15 % dell’investimento ammissibile; tale agevolazioni, con presentazione di formale istanza, viene estesa ai finanziamenti di importo minimo pari a € 25.822,84= (50 milioni di lire) con decorrenza 1 luglio 2000.