Nuove regole europee di DEFAULT

Nuove regole europee di DEFAULT

lunedì, 18 gennaio 2021 (ultima modifica 5 febbraio 2021)

NUOVE REGOLE EUROPEE : NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

 

A partire dal 1° Gennaio 2021 COFIDI.IT applica le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti (meglio conosciuto come “Default”), introdotte dall’Autorità Bancaria Europea e recepite dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 288/2015 e successive modifiche. Tali regole sono conformi alla disciplina prudenziale applicabile agli intermediari finanziari contenuta nell’art.178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 CRR.

La nuova definizione di default è stata integrata da ulteriori regole emanate in sede europea: le Linee Guida EBA sull’applicazione della definizione di Default (EBA/GL/2016/07) e il Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017 che individua la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato. La nuova disciplina stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati, con l’obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell’Unione Europea.

I principali cambiamenti introdotti prevedono che le banche e gli intermediari finanziari definiscano automaticamente come inadempiente il cliente che presenti un arretrato da oltre 90 giorni, il cui importo risulti allo stesso tempo:

  • per i privati e le PMI (clientela al dettaglio): superiore a € 100 e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la controparte finanziaria;
  • per le imprese diverse dalle PMI (clientela non al dettaglio): superiore a € 500 e superiore all’1% del totale delle esposizioni verso la controparte finanziaria.

Per COFIDI.IT, in quanto intermediario finanziario non appartenente a gruppi bancari, in considerazione dell’attuale situazione congiunturale, effetto della crisi pandemica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, la soglia relativa all’1% è innalzata al 5% dell’esposizione complessiva verso la controparte finanziaria.

Regolarizzato l’arretrato e passati almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.

Il Regolamento Delegato inoltre stabilisce che laddove era consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente (c.d. margini disponibili), dal 1° gennaio 2021 tale possibilità non è più consentita. Di conseguenza COFIDI.IT è tenuto a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

Vi sono poi altre modifiche introdotte dalla nuova regolamentazione tra cui:

  • la definizione dei crediti ad Inadempienza Probabile;
  • la propagazione del default;
  • il periodo minimo di permanenza nello stato di default;
  • le valutazioni che COFIDI.IT deve obbligatoriamente effettuare per la riclassificazione in bonis del cliente.

 

E’ importante pertanto onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e rispettare il piano di rimborso dei propri debiti, non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare classificazioni a default che comportino eventualmente anche la segnalazione in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia.

Per ulteriori informazioni contatta la tua filiale di riferimento COFIDI.IT o visita il nostro sito www.cofidi.it