Sintesi Decreto legge 8 aprile 2020
giovedì, 9 aprile 2020
“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”
Il Decreto legge, vista la straordinaria urgenza, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle MPMI danneggiate dall’emergenza del COVID-19. Di seguito i principali provvedimenti.
ART. 13 - (Fondo centrale di garanzia PMI)
L’articolo 13 sostituisce l’articolo 49 del DL “cura Italia”.
Si riportano di seguito le modifiche all’operatività del Fondo rispetto a quanto già previsto nel richiamato articolo 49 del Dl “cura Italia”:
• l’estensione dell’operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
• l’innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE. L’importo delle operazioni finanziarie non può superare alcuni limiti definiti nel comma 1 lettera c).
La percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100 percento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento. La riassicurazione può essere innalzata al 100 percento dell’importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Resta inteso che fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80 per cento per la garanzia
diretta e al 90 per cento per la riassicurazione come previsto dal DL “cura Italia”;
• ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati per l’alimentazione del modulo economico-finanziario.
• la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.
• La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
• Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”.
• Previa autorizzazione della Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza
COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:
- l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;
- un importo non superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia
ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro) Il soggetto richiedente deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria.
• In favore delle imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a a copertura del residuo 10% finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.
• Previa autorizzazione della Commissione europea, la garanzia dei confidi a valere sulle risorse dei fondi rischi i natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo ovvero di altri fondi di garanzia di natura
pubblica.
• Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, l’aiuto è concesso all’impresa sotto condizione risolutiva.