MORATORIA FINANZIARIA A SOSTEGNO DELLE PMI ...segue
mercoledì, 7 ottobre 2009
E’ operativa la richiesta di moratoria relativa al protocollo d’intesa firmato tra l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese – tra cui CNA – che richiama le banche a sostenere le piccole e medie imprese.
L'accordo riguarda principalmente:
L'accordo riguarda principalmente:
- La possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale dei mutui
- La possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate di leasing mobiliare e immobiliare
- L’allungamento fino a 270 giorni delle scadenze di credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento ad anticipazioni su crediti
I parametri richiesti alle imprese:
1. PARAMETRO “DIMENSIONALE”: cioè se l’impresa ha meno di 250 dipendenti e un fatturato minore di 50 mln di euro (oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro)
2. PARAMETRO ECONOMICO: se l’impresa ha adeguate prospettive economiche e possa provare la continuità aziendale
3. PARAMETRO FINANZIARIO: se l’impresa era "in bonis" con la banca alla data del 30 settembre 2008, cioè non aveva esposizioni classificate come sofferenze, partite incagliate, ristrutturate, scadute e/o sconfinanti deteriorate, scadute e/o sconfinanti non deteriorate e se alla data di presentazione della domanda, non ha posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza ovvero procedure esecutive in corso
4. PARAMETRO DEBITORIO: se il mutuo o il leasing aziendale presenta rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda.
Se un'impresa rispetta questi parametri è possibile chiedere alle banche che aderiscono all'Accordo comune l’applicazione della moratoria. In tal caso, la banca avvia l'iter di valutazione, ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste.
Esistono diverse possibilità:
A) se l'impresa alla data della presentazione della domanda è ancora classificata "in bonis" e non ha ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all'Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto;
oppure
b) se nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l'impresa non ha posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ma ha un ritardo di pagamento inferiore a 180 giorni, la domanda sarà valutata attentamente dalla banca per capire se esistano le condizioni della continuità aziendale.
Ovviamente l'ammissione alla sospensione diviene particolarmente complessa nel caso in cui la posizione è "in incaglio", dato che questa condizione dell'affidamento non è ricomprendibile tra le posizioni "in bonis".
Le imprese si possono rivolgere agli uffici della CNA e del CO.FIDI Puglia per l' istruttoria e per la compilazione dei modelli da inoltrare agli istituti bancari.
Esistono diverse possibilità:
A) se l'impresa alla data della presentazione della domanda è ancora classificata "in bonis" e non ha ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito all'Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto;
oppure
b) se nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l'impresa non ha posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ma ha un ritardo di pagamento inferiore a 180 giorni, la domanda sarà valutata attentamente dalla banca per capire se esistano le condizioni della continuità aziendale.
Ovviamente l'ammissione alla sospensione diviene particolarmente complessa nel caso in cui la posizione è "in incaglio", dato che questa condizione dell'affidamento non è ricomprendibile tra le posizioni "in bonis".
Le imprese si possono rivolgere agli uffici della CNA e del CO.FIDI Puglia per l' istruttoria e per la compilazione dei modelli da inoltrare agli istituti bancari.
Teresa Pellegrino
Responsabile delle politiche economiche della CNA